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Premessa
Denominazione e costituzione
È stata costituita nell’anno duemilaotto, il giorno dodici del mese di novembre in Roma, in una sala di Palazzo Giustiniani, in Via della Dogana Vecchia n. 29, l’Associazione senza fini di lucro denominata “italiadecide – Associazione di ricerca per la qualità delle politiche pubbliche”. È stato presente, ai fini dell’accettazione della carica di Presidente Onorario conferita nel corso dell’atto costitutivo, il Presidente Emerito della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi.
Sono stati soci promotori: Giuliano Amato, Alessandro Campi, Vincenzo Cerulli Irelli, Paolo De Ioanna, Gianni Letta, Massimo Luciani, Domenico Marchetta, Pier Carlo Padoan, Angelo Maria Petroni, Giulio Tremonti, Luciano Violante, Nicolò Zanon.
Sono stati soci fondatori: Pellegrino Capaldo, Francesco Carbonetti, Enel S.p.A., Eni S.p.A., Alfio Marchini, Gennaro Mariconda.
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Art. 1
Sede
L’Associazione ha sede in Roma. L’Associazione, con delibera del Consiglio di Presidenza, può istituire ulteriori sedi o uffici sia in Italia sia all’estero. Il trasferimento di sede non comporta modifica dell’atto costitutivo.
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Art. 2
Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
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Art. 3
Finalità dell’Associazione
L’Associazione si propone di promuovere una analisi condivisa per la soluzione dei problemi di fondo del nostro Paese, di guardare al futuro attraverso strategie di medio-lungo periodo. Tra questi problemi spiccano le difficoltà del sistema decisionale e la esigenza di rafforzare la cooperazione tra pubblico e privato a sostegno di uno sviluppo sostenibile. L’Associazione opera per sua natura come collegamento tra le istituzioni, la politica, le amministrazioni, le imprese e il mondo scientifico e culturale. L’Associazione compie studi e ricerche anche per mandato delle istituzioni rappresentative e, in particolare, del Parlamento. L’attività dell’Associazione è ispirata alla cura degli interessi generali e prevalenti del Paese.
A questo scopo l’Associazione promuove:
– rapporti con le associazioni, istituzioni pubbliche e private;
– scambi di esperienze, conferenze, dibattiti, ed ogni altra forma di incontro ritenuta utile per realizzare le finalità dell’associazione;
– manifestazioni aperte al pubblico, al fine di discutere questioni di interesse politico-culturale di carattere generale;
– studi e ricerche su specifiche questioni da sottoporre all’attenzione del mondo politico e istituzionale;
– scuole e corsi di confronto, aggiornamento e formazione in cooperazione con le istituzioni, le università, le imprese e loro associazioni.
Inoltre l’Associazione coordina:
– attività editoriali e formative;
– convegni, seminari o altre forme di comunicazione pubblica.
L’Associazione può compiere ogni altra attività necessaria o opportuna per il raggiungimento dei propri scopi, e così pure aderire ad associazioni, organismi o enti che perseguono finalità simili o complementari.
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Art. 4
Soci ordinari
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e gli enti riconosciuti e non riconosciuti, nazionali e internazionali, che abbiano interesse all’attività svolta o che comunque desiderino sostenerla con la quota di iscrizione fissata dal Consiglio di Presidenza. Si è ammessi a far parte dell’Associazione su invito del Consiglio di Presidenza.
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Art. 5
Soci onorari
Sono soci onorari di diritto coloro che hanno promosso e/o fondato l’Associazione. La qualifica di socio onorario può essere attribuita dal Consiglio di Presidenza a personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte nei settori di attività dell’Associazione e ad organizzazioni sociali di particolare rilievo a livello nazionale o internazionale.
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Art. 6
Diritti e obblighi dei soci
I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative culturali dell’Associazione. I soci onorari ed ordinari sono tenuti sia al pagamento di contributi associativi annuali, nella misura fissata di anno in anno dal Consiglio di Presidenza, sia a prestare, nel limite delle proprie possibilità, ogni contributo per lo sviluppo dell’attività sociale e per il perseguimento degli scopi dell’Associazione.
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Art. 7
Ricercatori Associati
Sono “ricercatori associati di italiadecide” tutti coloro che, su invito del Consiglio di Presidenza:
– partecipano con il loro impegno personale e diretto alle attività di studio, ricerca, formazione e documentazione dell’Associazione e ne condividono finalità e scopi;
– accettano il presente statuto.
Per i ricercatori associati non sono previste quote di iscrizione né contributi associativi. Essi tuttavia assistono alle assemblee dei soci senza diritto di voto.
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Art. 8
Recesso
L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio di Presidenza con lettera raccomandata. Gli associati receduti, o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere i contributi versati né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
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Art. 9
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
– L’Assemblea dei soci;
– Il Consiglio di Presidenza;
– Il Presidente;
– Il Presidente Onorario;
– Il Comitato Scientifico;
– La Consulta delle Imprese;
– Il Direttore scientifico;
– Il Direttore Esecutivo;
– il Segretario Generale;
– Il Revisore unico.
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Art. 10
Partecipazione e convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea rappresenta l’universalità dei soci e può essere convocata sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria per decisione del Consiglio di Presidenza o del Direttore Esecutivo su mandato del Consiglio di Presidenza, ovvero, con richiesta indirizzata al Direttore Esecutivo, da almeno un terzo dei soci ordinari. L’Assemblea è convocata con preavviso di almeno dieci giorni contenente l’indicazione degli argomenti da trattare nonché del giorno, ora e luogo della prima e della seconda convocazione. L’avviso di convocazione può essere inoltrato per fax, per posta elettronica o con ogni altro mezzo che ne garantisca il ricevimento.
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Art. 11
Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci ordinari. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti. L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti. L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima sia in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci ordinari. È ammesso l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque. I soci onorari partecipano all’Assemblea dei soci senza diritto di voto. L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, da altra persona designata dal Presidente. I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal segretario nominato all’uopo dall’Assemblea stessa. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
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Art. 12
Forma del voto
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto qualora la deliberazione riguardi questioni relative a persone ovvero tale sistema di votazione sia richiesto dalla maggioranza dei presenti.
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Art. 13
Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea dei soci in sede ordinaria:
– delibera sull’indirizzo generale dell’attività per il conseguimento degli scopi dell’Associazione;
– approva i bilanci consuntivi e preventivi e le relative relazioni;
– nomina il Consiglio di Presidenza e il Revisore unico.
In sede straordinaria:
– delibera sullo scioglimento dell’Associazione, nonché sulle modifiche allo statuto.
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Art. 14
Consiglio di Presidenza
Il Consiglio di Presidenza dura in carica tre anni ed è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a 10, nominati dall’Assemblea ordinaria. Al termine del mandato i membri del Consiglio possono essere riconfermati. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il Consiglio ha facoltà di procedere per cooptazione all’integrazione del Consiglio stesso, fino al limite statutario.
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Art. 15
Compiti del Consiglio di Presidenza
Il Consiglio di Presidenza:
– delibera su tutte le questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per la attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
– nomina i componenti del Comitato scientifico su proposta del Presidente Onorario;
– predispone, d’intesa con il Direttore Esecutivo, i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all’Assemblea;
– esprime il proprio parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
– delibera sull’ammissione di nuovi soci e procede all’inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
– in caso di necessità, verifica la permanenza dei suddetti requisiti;
– delibera sull’adesione e partecipazione dell’Associazione a enti e istituzioni pubbliche e private, nazionali e internazionali, che interessino l’attività dell’Associazione stessa.
Il Consiglio di Presidenza delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti che non può essere inferiore alla maggioranza dei componenti in carica. È ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audio o audio-visivo.
In tal caso devono essere assicurate:
a) l’individuazione di tutti i partecipanti da ciascun punto di collegamento;
b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione;
c) la contestualità dell’esame e della deliberazione.
Il Consiglio di Presidenza vota normalmente per alzata di mano. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto qualora la deliberazione riguardi questioni relative a persone e tale sistema di votazione sia richiesto dalla maggioranza dei presenti.

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Art.16
Comitato Scientifico

1. Il Comitato Scientifico è organo consultivo e di proposta dell’Associazione e svolge le funzioni indicate dal successivo articolo 17.
2. Il Comitato Scientifico è indipendente dagli altri Organi dell’Associazione ed è soggetto soltanto alle norme del presente Statuto.
3. Il Comitato Scientifico è composto da personalità di rilievo nazionale nel campo della politica, della magistratura, dell’università, della cultura, del giornalismo e del mondo delle professioni.
4. Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal Consiglio di Presidenza.
5. Il Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente del Comitato Scientifico nomina i componenti del Comitato e li sostituisce nell’eventualità di dimissioni o altro impedimento.
6. Il Comitato Scientifico è composto da un numero variabile da un minimo di 5 ad un massimo di 30 membri.
7. Il Comitato Scientifico ha la durata di tre anni. Alla scadenza i componenti possono essere riconfermati in relazione alla effettiva partecipazione ai lavori nel periodo precedente.
8. Il Comitato Scientifico si riunisce almeno due volte l’anno.
9. Il Presidente del Comitato Scientifico, sentiti gli altri componenti, predispone annualmente un calendario delle riunioni e redige, di volta in volta, l’Ordine del giorno.
10. Il Presidente del Comitato Scientifico, può invitare alle riunioni i componenti del Consiglio di Presidenza nonché altre personalità, esterne o interne all’Associazione, relativamente a questioni che richiedano la loro competenza.
11. I componenti del Comitato Scientifico possono essere invitati dal Presidente a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza, senza diritto di voto, per fornire avvisi di carattere scientifico.
12. I componenti del Comitato Scientifico possono essere invitati a riferire in Assemblea, se richiesto dal Consiglio di Presidenza o dall’Assemblea.
13. Alle riunioni del Comitato Scientifico partecipano di diritto il Presidente dell’Associazione e il Direttore scientifico.

 

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Art. 17
Funzioni del Comitato scientifico

1. Il Comitato scientifico è organo consultivo del Consiglio di Presidenza. Il Consiglio di Presidenza può richiedere pareri al Comitato scientifico su singole materie o insiemi di argomenti. Può, inoltre, affidare al Comitato scientifico incarichi di studio e ricerca in materie che richiedono particolari approfondimenti o la costituzione di gruppi di lavoro. L’incarico può essere affidato anche a singoli membri in ragione di specifiche professionalità. Il Comitato, inoltre, propone al Consiglio di Presidenza, anche di propria iniziativa, seminari, convegni, studi, corsi di formazione o di aggiornamento e occasioni di confronto in tutte le materie utili alla realizzazione dei fini statutari.
2. Il Comitato scientifico, valuta la correttezza scientifica degli elaborati, aventi rilevanza esterna ad esso sottoposti. La valutazione è trasmessa dal Presidente del Comitato scientifico al Consiglio di Presidenza.
3. Il Consiglio di Presidenza è tenuto ad esaminare le proposte del Comitato scientifico nella prima riunione utile.

 

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Art. 18
Consulta delle imprese

1. Il Consiglio di Presidenza nomina tra i suoi membri il responsabile per la organizzazione della Consulta delle imprese.
2. La Consulta è un organo autonomo di consultazione e di proposta.
3. La Consulta è composta dai rappresentanti delle imprese socie. Possono essere invitati alle sedute della Consulta rappresentanti di altre imprese. La Consulta promuove iniziative di comune interesse per il mondo delle imprese, nonché studi e ricerche sui rapporti tra economia, società e istituzioni.
4. La Consulta propone al Consiglio di Presidenza la costituzione di osservatori su temi di interesse continuativo e può designare il referente per ciascun tema tra i suoi componenti.

 

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Art.19
Presidente

Il Presidente viene eletto dall’Assemblea dei soci.
Rimane in carica per tre anni e può essere riconfermato.
Ha la rappresentanza istituzionale dell’Associazione e ne dirige l’attività complessiva. Cura i rapporti dell’Associazione con le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali ed internazionali interessati all’attività dell’Associazione.
Convoca e presiede il Consiglio di Presidenza e l’Assemblea generale dei soci.
Partecipa alle riunioni del Comitato scientifico.

 

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Art. 20
Presidente Onorario

Il Consiglio di Presidenza nomina il Presidente Onorario dell’Associazione scegliendolo tra personalità autorevoli nel mondo della cultura e delle istituzioni.
Il Presidente Onorario non ha funzioni deliberative.
Il Presidente Onorario è sempre invitato alle riunioni del Consiglio di Presidenza e del Comitato Scientifico.

 

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Art. 21
Direttore scientifico e Direttore Esecutivo

Il Consiglio di Presidenza nomina, anche all’interno dei propri membri, il Direttore scientifico e il Direttore Esecutivo. Essi durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.

 

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Art. 22
Compiti del Direttore scientifico

Il Direttore scientifico coordina le attività di ricerca e ne cura lo svolgimento. Partecipa alle riunioni del Comitato scientifico.

 

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Art. 23
Compiti del Direttore Esecutivo

Il Direttore Esecutivo ha la rappresentanza generale ed esclusiva per le attività economiche e gestionali dell’Associazione. In tali settori di attività rappresenta l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
Dà esecuzione ai programmi, alle attività deliberate dall’Assemblea o dal Consiglio di Presidenza.
Assume il personale dell’Associazione e stipula contratti di consulenza.

 

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Art. 24
Segretario Generale

Il Segretario Generale coordina l’attività del personale dell’Associazione.

 

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Art. 25
Compensi

Salvo quanto diversamente deliberato dall’Assemblea, tutti gli incarichi associativi sono gratuiti, ad eccezione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione a tempo pieno o definito – da chiunque prestate – le quali saranno retribuite secondo le condizioni di mercato.
È comunque fatto salvo il rimborso delle spese documentate.

 

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Art. 26
Patrimonio

Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
– dal fondo iniziale versato dai soci promotori;
– dai contributi degli associati;
– da ogni altro provento derivante dall’esercizio dell’attività sociale o da atti di liberalità degli associati o di terzi.

 

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Art. 27
Esercizio sociale

L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

 

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Art. 28
Proventi e avanzi di gestione

I proventi delle attività dell’Associazione e gli eventuali avanzi di gestione non saranno in alcun caso distribuiti tra i soci e devono essere reinvestiti nelle attività istituzionali previste dallo Statuto.

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Art. 29
Decadenza ed Esclusione

Il socio può essere dichiarato decaduto in caso di inadempimento dell’obbligo contributivo come sopra previsto dall’Articolo 6.
Il socio moroso è invitato a regolarizzare la propria posizione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con ogni altro mezzo che ne assicuri il ricevimento. Trascorsi invano trenta giorni dall’invio della lettera è dichiarato decaduto con provvedimento non reclamabile del Consiglio di Presidenza.
Il socio può essere escluso per motivi di particolare gravità che abbiano reso inopportuna la prosecuzione del rapporto associativo.
L’esclusione è decisa dal Consiglio di Presidenza con delibera motivata.
Sia in caso di decadenza sia in caso di esclusione, il socio non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi.

 

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Art. 30
Il Revisore unico

Il Revisore unico ha il compito di verificare la corretta tenuta della contabilità nonché della regolare formazione del bilancio preventivo e consuntivo sui quali redige apposita relazione.
Resta in carica tre anni e può essere rieletto.

 

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Art. 31
Scioglimento

In caso di scioglimento dell’Associazione, che deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra organizzazione, che svolga attività similari, scelta dall’Assemblea che delibera lo scioglimento.

 

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Art.32
Eventuale riconoscimento della personalità giuridica

Il Consiglio di Presidenza può, in qualsiasi momento della vita dell’Associazione, chiedere il riconoscimento della personalità giuridica; in tal caso il Presidente dell’Associazione è autorizzato ad introdurre nello statuto sociale tutte le modificazioni che dovessero essere richieste dall’Autorità competente senza bisogno di una deliberazione della assemblea.


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Art. 33
Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge in materia.