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Art. 1
Denominazione
È costituita l’Associazione senza fini di lucro denominata “Italiadecide – Associazione
di ricerca per la qualità delle politiche pubbliche”. Ne sono soci promotori:
Giuliano Amato, Alessandro Campi, Vincenzo Cerulli Irelli, Paolo De Ioanna, Gianni
Letta, Massimo Luciani, Domenico Marchetta, Pier Carlo Padoan, Angelo Maria Petroni,
Giulio Tremonti, Luciano Violante, Nicolò Zanon.
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Art. 2
Sede
L’Associazione ha sede in Roma. L’Associazione, con delibera del Comitato di Presidenza,
può istituire ulteriori sedi o uffici sia in Italia sia all’estero. Il trasferimento
di sede non comporta modifica dell’atto costitutivo.
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Art. 3
Durata
La durata dell’Associazione è illimitata.
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Art. 4
Finalità dell’Associazione
L’Associazione si propone di promuovere una analisi condivisa per la soluzione dei
problemi di fondo del nostro Paese per guardare al futuro attraverso strategie di
medio-lungo periodo. Tra questi problemi spiccano le difficoltà del sistema decisionale,
che costituisce il principale campo di ricerca. L’Associazione opera per sua natura
come collegamento tra le istituzioni, la politica, le amministrazioni e il mondo
scientifico e culturale. L’associazione compie studi e ricerche anche per mandato
delle istituzioni rappresentative e, in particolare, del Parlamento. L’attività
dell’Associazione è ispirata alla cura degli interessi generali e prevalenti del
Paese. A questo scopo l’Associazione promuove:
rapporti con le altre associazioni, istituzioni pubbliche e private;
scambi di esperienze, conferenze, dibattiti, ed ogni altra forma di incontro ritenuta
utile per realizzare le finalità dell’associazione;
manifestazioni aperte al pubblico, al fine di discutere questioni di interesse politico-culturale
di carattere generale;
studi e ricerche su specifiche questioni da sottoporre all’attenzione del mondo
politico e istituzionale. Inoltre l’Associazione coordina:
attività editoriali e formative;
convegni, seminari o altre forme di comunicazione pubblica.
L’Associazione può compiere ogni altra attività necessaria o opportuna per il raggiungimento
dei propri scopi, e così pure aderire ad associazioni, organismi o enti che perseguono
finalità simili o complementari.
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Art. 5
Soci fondatori
Sono soci fondatori di diritto tutti i soci promotori nonchè tutti coloro che hanno
sottoscritto l’atto di costituzione dell’Associazione versando la quota di iscrizione
fissata dal Comitato di Presidenza. Sono altresì soci fondatori coloro ai quali
tale qualifica venga espressamente conferita in ragione di particolari meriti dal
Comitato di Presidenza con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
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Art. 6
Soci ordinari
Possono essere ammessi a far parte dell’Associazione le persone fisiche e gli enti
riconosciuti e non riconosciuti, nazionali e internazionali, che abbiano interesse
all’attività svolta o che comunque desiderino sostenerla con la quota di iscrizione
fissata dal Comitato di Presidenza. Si è ammessi a far parte dell’Associazione su
invito del Comitato di Presidenza, formulato con la maggioranza dei due terzi.
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Art. 7
Soci onorari
La qualifica di socio onorario può essere attribuita dal Comitato di Presidenza
a personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte nei settori
di attività dell’Associazione e ad organizzazioni sociali di particolare rilievo
a livello nazionale o internazionale. Questi soci non sono tenuti al pagamento dei
contributi associativi.
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Art. 8
Diritti e obblighi dei soci
I soci hanno diritto di partecipare a tutte le iniziative culturali dell’Associazione.
I soci fondatori ed ordinari sono tenuti sia al pagamento di contributi associativi
annuali, nella misura fissata di anno in anno dal Comitato di Presidenza, sia a
prestare, nel limite delle proprie possibilità, ogni contributo per lo sviluppo
dell’attività sociale e per il perseguimento degli scopi dell’Associazione.
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Art. 8-bis
Ricercatori associati
Sono “ricercatori associati di italiadecide” tutti coloro che, su invito del Comitato
di Presidenza:
- partecipano con il loro impegno personale e diretto alle attività di studio, ricerca,
formazione e documentazione dell’Associazione e ne condividono finalità e scopi;
- accettano il presente statuto.
Per i ricercatori associati non sono previste quote di iscrizione né contributi
associativi. Essi tuttavia assistono alle assemblee dei soci senza diritto di voto.
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Art. 9
Recesso
L’associato può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta inviata
al Comitato di Presidenza con lettera raccomandata. Gli associati receduti, o che
comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione, non possono richiedere
i contributi versati né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
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Art. 10
Organi dell’Associazione
Sono organi dell’Associazione:
L’Assemblea dei soci;
Il Comitato di Presidenza;
Il Presidente;
Il Direttore scientifico;
Il Direttore esecutivo;
Il Revisore unico.
Può essere rivolta ad una grande personalità del Paese la richiesta di rivestire
la carica di Presidente Onorario.
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Art. 11
Partecipazione e convocazione dell’Assemblea
L’Assemblea è costituita da tutti i soci e può essere convocata sia in sede ordinaria
sia in sede straordinaria per decisione del Comitato di Presidenza o del Direttore
Esecutivo su mandato del Comitato di Presidenza, ovvero, con richiesta indirizzata
al Direttore Esecutivo, da almeno un terzo dei soci fondatori. L’Assemblea è convocata
con preavviso di almeno dieci giorni contenente l’indicazione degli argomenti da
trattare nonché del giorno, ora e luogo della prima e della seconda convocazione.
L’avviso di convocazione può essere inoltrato anche per fax, per posta elettronica
o con ogni altro mezzo che ne garantisca il ricevimento.
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Art. 12
Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea
L’Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno
la metà più uno dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita
qualunque sia il numero dei soci presenti. L’assemblea ordinaria delibera a maggioranza
dei voti dei presenti. L’Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita
sia in prima sia in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei
soci. Deve altresì essere presente la maggioranza dei soci fondatori e le deliberazioni
devono essere approvate dalla maggioranza dei soci fondatori presenti. È ammesso
l’intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.
È vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a cinque. L’Assemblea è presieduta
dal Presidente ed, in caso di sua assenza, da altra persona designata dal Presidente.
I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal segretario nominato all’uopo
dall’assemblea stessa. Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano
tutti i soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
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Art. 13
Forma del voto
L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano. Le votazioni avvengono a scrutinio
segreto qualora la deliberazione riguardi questioni relative a persone ovvero tale
sistema di votazione sia richiesto dalla maggioranza dei presenti.
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Art. 14
Compiti dell’Assemblea
L’Assemblea dei soci in sede ordinaria:
delibera sull’indirizzo generale dell’attività per il conseguimento degli scopi
dell’Associazione;
approva i bilanci consuntivi e preventivi e le relative relazioni;
nomina il Comitato di Presidenza e il Revisore unico.
In sede straordinaria:
delibera sullo scioglimento dell’Associazione, nonché sulla approvazione e sulle
modifiche allo statuto.
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Art. 15
Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza dura in carica tre anni ed è composto da un numero di
membri non inferiore a tre e non superiore a venti, nominati dall’Assemblea ordinaria.
La maggioranza dei membri del comitato di presidenza dev’essere costituita da soci
fondatori. Al termine del mandato i membri del comitato possono essere riconfermati.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi
membri, il Comitato ha facoltà di procedere per cooptazione all’integrazione del
Comitato stesso, fino al limite statutario. Per i primi due anni di vita dell’Associazione
il Comitato di Presidenza è costituito dai soci promotori e dai soci fondatori,
in numero complessivo non superiore a venti.
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Art. 16
Compiti del Comitato di Presidenza
Il Comitato di Presidenza:
delibera su tutte le questioni riguardanti l’attività dell’Associazione per la attuazione
delle sue finalità secondo le direttive dell’Assemblea, assumendo tutte le iniziative
per il compimento degli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
predispone, d’intesa con il Direttore Esecutivo, i bilanci preventivi e consuntivi
da sottoporre all’Assemblea;
esprime il proprio parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Direttore
Scientifico e dal Direttore Esecutivo;
delibera sull’ammissione di nuovi soci e procede all’inizio di ogni anno sociale
alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti
di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
in caso di necessità, verifica la permanenza dei suddetti requisiti;
delibera sull’adesione e partecipazione dell’associazione a enti e istituzioni pubbliche
e private, nazionali e internazionali, che interessino l’attività dell’Associazione
stessa.
Il Comitato di Presidenza delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei
presenti che non può essere inferiore alla maggioranza dei componenti in carica.
È ammessa la possibilità che la riunione si tenga in collegamento audio o audio-visivo.
In tal caso devono essere assicurate:
a) l’individuazione di tutti i partecipanti da ciascun punto di collegamento;
b) la possibilità per ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente
il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione;
c) la contestualità dell’esame e della deliberazione.
Il Comitato di Presidenza vota normalmente per alzata di mano.
Le votazioni avvengono a scrutinio segreto qualora la deliberazione riguardi questioni
relative a persone ovvero tale sistema di votazione sia richiesto dalla maggioranza
dei presenti.
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Art. 17
Presidente
Il Presidente viene eletto dall’Assemblea generale dei soci. Rimane in carica per
tre anni e può essere riconfermato. D’intesa con il Direttore scientifico e con
il Direttore esecutivo propone i piani di ricerca e le iniziative culturali e scientifiche.
Ha la rappresentanza istituzionale dell’Associazione e ne dirige l’attività complessiva.
Cura i rapporti dell’Associazione con le istituzioni, gli enti e gli organismi nazionali
ed internazionali interessati all’attività dell’Associazione. Convoca e presiede
il Comitato di Presidenza e l’Assemblea generale dei soci. Per i primi due anni
il Presidente viene eletto in sede di atto costitutivo.
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Art. 18
Direttore Scientifico e Direttore Esecutivo
Il Comitato di presidenza nomina, anche all’interno dei propri membri, il Direttore
Scientifico e il Direttore Esecutivo. Essi durano in carica tre anni e possono essere
riconfermati.
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Art. 19
Compiti del Direttore Scientifico
Il Direttore Scientifico propone all’Assemblea e al Comitato di Presidenza specifici
programmi di ricerca e le iniziative culturali. Coordina tutte le ricerche e ne
cura lo svolgimento.
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Art. 20
Compiti del Direttore Esecutivo
Il Direttore esecutivo ha la rappresentanza generale ed esclusiva per le attività
economiche e gestionali dell’Associazione. In tali settori di attività rappresenta
l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. Dà esecuzione ai programmi,
alle attività deliberate dall’Assemblea o dal Comitato di Presidenza. Assume il
personale dell’Associazione e stipula contratti di consulenza. Coordina l’attività
del personale dell’Associazione.
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Art. 21
Compensi
Salvo quanto diversamente deliberato dall’Assemblea, tutti gli incarichi associativi
sono gratuiti, ad eccezione delle prestazioni di lavoro o di collaborazione a tempo
pieno o definito – da chiunque prestate – le quali saranno retribuite secondo le
condizioni di mercato. È comunque fatto salvo il rimborso delle spese documentate.
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Art. 22
Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
dal fondo iniziale versato dai soci fondatori;
dai contributi degli associati;
da ogni altro provento derivante dall’esercizio dell’attività sociale o da atti
di liberalità degli associati o di terzi.
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Art. 23
Esercizio sociale
L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
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Art. 23-bis
Proventi e avanzi di gestione
I proventi delle attività dell’Associazione e gli eventuali avanzi di gestione non
saranno in alcun caso distribuiti tra i soci e devono essere reinvestiti nelle attività
istituzionali previste dallo Statuto.
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Art. 24
Decadenza ed Esclusione
Il socio può essere dichiarato decaduto in caso di inadempimento dell’obbligo contributivo
come sopra previsto dall’Articolo 8. Il socio moroso è invitato a regolarizzare
la propria posizione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero con
ogni altro mezzo che ne assicuri il ricevimento. Trascorsi invano trenta giorni
dall’invio della lettera è dichiarato decaduto con provvedimento non reclamabile
del Comitato di Presidenza. Il socio può essere escluso per motivi di particolare
gravità che abbiano reso inopportuna la prosecuzione del rapporto associativo. L’esclusione
è decisa dal Comitato di Presidenza con delibera motivata. Sia in caso di decadenza
sia in caso di esclusione, il socio non può vantare alcun diritto sul patrimonio
dell’Associazione né reclamare il rimborso dei contributi associativi.
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Art. 25
Il Revisore Unico
Il Revisore unico ha il compito di verificare la corretta tenuta della contabilità
nonchè della regolare formazione del bilancio preventivo e consuntivo sui quali
redige apposita relazione. Resta in carica tre anni e può essere rieletto.
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Art. 26
Scioglimento
In caso di scioglimento dell’Associazione, che deve essere deliberato dall’assemblea
straordinaria, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto ad altra organizzazione,
che svolga attività similari, scelta dall’assemblea che delibera lo scioglimento.
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Art. 27
Eventuale riconoscimento della personalità giuridica
Il Comitato di Presidenza può, in qualsiasi momento della vita dell’Associazione,
chiedere il riconoscimento della personalità giuridica; in tal caso il Presidente
dell’Associazione è autorizzato ad introdurre nello statuto sociale tutte le modificazioni
che dovessero essere richieste dall’Autorità competente senza bisogno di una deliberazione
della assemblea.
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Art. 28
Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge
in materia.